Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato e' stato redatto ai sensi dell'art. 5,  primo
comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )) 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Il secondo comma dell'articolo 238 del codice di  procedura  penale
e' sostituito dal seguente: 
  «L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo  o  al
quale il  fermato  e'  stato  presentato  deve  darne  notizia  senza
ritardo, e comunque  non  oltre  le  quarantotto  ore,  indicando  il
giorno, l'ora ed i motivi del fermo, al procuratore della  Repubblica
o al pretore del luogo ove e' stato eseguito  il  fermo,  secondo  la
rispettiva competenza per materia, ovvero al pretore  del  mandamento
in cui e' avvenuto il fermo, se diverso da quello nel quale  ha  sede
il tribunale».