Avvertenza: Il testo coordinato e' stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )) Art. 1. Il secondo comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: «L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato e' stato presentato deve darne notizia senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, indicando il giorno, l'ora ed i motivi del fermo, al procuratore della Repubblica o al pretore del luogo ove e' stato eseguito il fermo, secondo la rispettiva competenza per materia, ovvero al pretore del mandamento in cui e' avvenuto il fermo, se diverso da quello nel quale ha sede il tribunale».